T.A.R. Toscana, Firenze Sezione II, 20 gennaio 2017
Autore: bovicelli - Pubblicato il 31 gennaio 2017
Sulla previsione dell’art. 32, 4° comma della l. 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) e sul DPR n. 235 del 2001, regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati (aderenti o meno ad organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali): le sedi delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968? È possibile attivare tali esercizi anche in sedi non aventi destinazione commerciale senza peraltro richiedere il mutamento della destinazione d'uso (edilizio)?
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